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Presentazione Relazione Disegno di Legge Regionale
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Il D.D.L. è stato presentato all'A.R.S. in data 9 Novembre 2001 (n.270)
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Ai Geometri iscritti al Collegio di Catania
Cari Colleghi,
non si può attendere passivamente il prossimo disastro, il prossimo crollo di edifici, le prossime vittime (come è già successo anche nel recente passato in diverse città del nostro Paese). Considerato il precario stato del nostro patrimonio edilizio, dei nostri centri storici, di buona parte degli edifici realizzati nel dopoguerra e durante gli anni del boom economico, occorre intervenire al più presto per procedere alla formulazione di proposte legislative che non siano predisposte a seguito di emergenze, di spinte emotive. A mio giudizio, è invece necessario pensare alla predisposizione di un serio ed incisivo intervento legislativo che rappresenti il frutto di una elaborazione tecnico-politico-amministrativa quanto più vasta e coinvolgente possibile.
Ecco perché, quale primo contributo all'attività parlamentare del neo eletto Deputato all'Assemblea Regionale Siciliana per la "Lista Di Pietro - Italia dei Valori", l'On. Avv. Salvatore Raiti, dando seguito anche agli stimoli pervenuti dall'ASSOCIAZIONE GEOMETRI ACESI, ho proceduto allo studio ed alla elaborazione di un Disegno di Legge Regionale che, sancendo l'istituzione obbligatoria del "FASCICOLO FABBRICATI" in Sicilia, possa segnare l'inizio di una nuova era per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici e la tutela della pubblica e privata incolumità.
Tale
Disegno di Legge è
stato redatto sulla scorta di
un’ampia ricognizione delle iniziative già approntate a livello nazionale
(con il DDL n.4339/'99 del Governo D'Alema e la proposta di Legge n.6574/'99
presentata alla Camera dei Deputati nella scorsa Legislatura),
a livello di regioni (quali la Regione Lazio con una proposta
dell'Assessorato OO.RR.SS.M. del 22/02/1999 e la Regione Sardegna con la
proposta di Legge Regionale n.138 del 14/12/2000) e degli atti deliberativi del
Comune di Roma (n.166 del 4/11/1999 e n.473 del 5/5/2000) e del Comune di
Napoli (n.478 del 23/02/2001), nonché sulla scorta della proposta di Legge
Regionale predisposta dal Comitato Unitario delle Professioni Tecniche della
Regione Sicilia e presentata alla IV Commissione ed ai Capigruppo della scorsa
Legislatura Regionale, nonché, infine, sulla scorta di contributi attinti dal
dibattito apertosi a livello nazionale nel corso degli ultimi due anni.
La formulazione del Disegno di Legge, che invio allegato alla presente, è quella già arricchita dai primi contributi di quanti hanno già avuto modo di visionare il testo; essa rappresenta un primo passo concreto, una base sulla quale poter discutere e coinvolgere le Categorie interessate mediante una serie di incontri, di confronti e di attività finalizzate alla migliore formulazione possibile.
Entro breve tempo, si completeranno gli incontri voluti dall'On. Raiti al fine di consultare i Rappresentanti degli Ordini Professionali della Provincia di Catania; ad essi verrà richiesto un parere sul testo e la formulazione di eventuali suggerimenti migliorativi. Successivamente alla presentazione del Disegno di Legge all'A.R.S. si procederà alla organizzazione di incontri interprofessionali a livello regionale.
Ho già provveduto a relazionare in merito il nostro Presidente, il Geom. Francesco Amoruso, ed a consegnargli una copia del testo in oggetto. Il mio personale auspicio è che la nostra categoria sappia ben recepire la valenza "tecnica" e le potenzialità di tale iniziativa, al di là e nel rispetto degli orientamenti politici e politico-professionali esprimibili da ciascuno di noi.
Per tale motivo Vi invito ad essere parte attiva di questo procedimento. Un procedimento dalle grandi potenzialità, se consideriamo il ricorso all'utilizzo dei mezzi telematici ed un tale ampio coinvolgimento di professionalità per giungere alla definitiva stesura di un disegno di legge che, è il mio auspicio ed il mio impegno, una volta approvato potrà darà il giusto spazio a tutti i tecnici, siano essi diplomati o laureati (ciò malgrado lo scetticismo di taluni o la loro incapacità a stare al passo con i tempi e malgrado i tentativi che certamente verranno compiuti anche in questo caso per limitare le nostre competenze...).
Geom. Michele Barbagallo
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Premessa
La
proposta di legge in oggetto, nasce per rispondere ad una esigenza concreta e
documentata: "migliorare le condizioni di sicurezza degli edifici a
tutela della pubblica e privata incolumità"; essa è stato redatta
sulla scorta di un’ampia ricognizione delle iniziative già approntate
a livello nazionale (con il DDL n.4339/'99 del Governo D'Alema e la proposta di
Legge n.6574/'99 presentata alla Camera dei Deputati nella scorsa Legislatura), a livello di regioni (quali la Regione Lazio con una proposta
dell'Assessorato OO.RR.SS.M. del 22/02/1999 e la Regione Sardegna con la
proposta di Legge Regionale n.138 del 14/12/2000) e degli atti deliberativi del
Comune di Roma (n.166 del 4/11/1999 e n.473 del 5/5/2000) e del Comune di
Napoli (n.478 del 23/02/2001), nonché sulla scorta della
proposta di Legge Regionale predisposta
dal Comitato Unitario delle Professioni Tecniche della Regione Sicilia e
presentata alla IV Commissione ed ai Capigruppo della scorsa Legislatura
Regionale, nonché, infine, sulla scorta di
contributi attinti dal dibattito apertosi a livello nazionale nel corso degli
ultimi due anni.
L'esigenza
di migliorare le condizioni di sicurezza degli edifici e quella di tutelare la
pubblica e privata incolumità è un'esigenza giustificata?
Per
rispondere a tale quesito non dovrebbe essere
necessario ricordare la lunga sequenza di incidenti, di crolli parziali o
totali di edifici per civile abitazione, spesso con esiti mortali, che si sono
succeduti nel tempo nella nostra Regione e nel resto dell’Italia, basta fare
riferimento ad una serie di elementi tecnici, oggettivi, che sono sotto gli
occhi di tutti e che chiunque può facilmente riscontrare.
Tuttavia,
mentre il pericolo estremo, rappresentato dai crolli e dalla conseguente perdita
di vite umane, ha significato nel recente passato
la causa scatenante di allarmismi e di soluzioni affrettate tendenti a
risolvere il singolo problema, l’approccio corretto deve comprendere, invece,
una analisi sistematica e complessiva, secondo priorità da definire, di tutto
il patrimonio edilizio regionale.
Certamente,
non è possibile rinviare oltre l’adozione di un tale
provvedimento.
Sarebbe
oltremodo grave il dover attendere il prossimo crollo di un edificio, le
prossime vittime da aggiungere alla casistica nazionale, per poter affrontare
fattivamente l’argomento.
Ecco
perché è auspicabile che la presente proposta di legge venga accolta con
responsabilità ed interesse da tutte le forze politiche presenti
nell’Assemblea Regionale Siciliana che hanno il dovere di sensibilizzare i
cittadini sull’importanza del concetto di sicurezza e qualità dei fabbricati
pubblici e privati.
Le
valutazioni tecniche
Tutto
il patrimonio edilizio esistente è
potenzialmente soggetto ad uno o più causa, interna ed esterna, che possono
innescare situazioni di potenziale pericolo.
Alcuni
esempi possono aiutarci a comprendere come le probabilità del verificarsi di
tali eventi non sono affatto trascurabili
Tra
le cause di pericolo potenziale interne agli edifici si possono elencare:
| Le
tecniche costruttive e la qualità dei materiali impiegati
all’epoca della costruzione non sempre completamente affidabili,
soprattutto in alcuni periodi storici (ad esempio il periodo bellico, il
primo dopoguerra, il boom edilizio degli anni sessanta) oppure in alcune
particolari situazioni urbanistiche (ad esempio l’abusivismo, l’edilizia
cosiddetta spontanea e successivamente oggetto di sanatoria). | |
| Le
variazioni nella destinazione d’uso
con conseguenti aumenti dei carichi permanenti e dei sovraccarichi
accidentali, e quindi con effetti sui solai, sulle strutture portanti e
sulle fondazioni. | |
| Le
modifiche architettoniche e strutturali
con conseguenti alterazioni sul comportamento statico delle strutture
portanti e spesso con aumento delle tensioni interne. Le modifiche più
frequenti consistono nelle soprelevazioni, nell’apertura di vani e
finestre, nell’eliminazione di pareti e pilastri, specie ai piani bassi
per una migliore fruibilità degli spazi tutto ciò porta ad un
appesantimento in sommità e ad un indebolimento della base degli edifici. | |
| Il
degrado di alcuni elementi strutturali ed architettonici
per effetto dell’usura del tempo o degli agenti atmosferici. Basta pensare
alle frequenti cadute di tegole, cornicioni, intonaci, copriferro, paramenti
a vista, che spesso solo per puro caso non causano incidenti mortali o al
pericolosissimo degrado a cui sono soggette le strutture in fondazione
realizzate nel passato, anche recente. | |
| La
cattiva qualità degli impianti
oppure una loro cattiva installazione e manutenzione. Anche in questo caso
basta fare riferimento ai frequenti incidenti anche mortali che si sono
verificati. | |
| La
vetustà e la mancata o cattiva manutenzione
di edifici che hanno abbondantemente superato il loro ciclo di vita naturale
e richiedono interventi di recupero e ristrutturazione. Diversi esempi sono
visibili nei centri storici dei nostri Comuni. |
Tra
le cause di pericolo potenziale esterni agli edifici si possono
elencare:
| Le
vibrazioni per effetto dell’aumento del traffico
che incrementano le sollecitazioni ed alterano le condizioni di equilibrio
del piano delle fondazioni, soprattutto delle fondazioni superficiali, più
frequenti nei vecchi edifici. | |
| Gli
scavi o gli sbancamenti
eseguiti in prossimità degli edifici, che possono innescare fenomeni di
instabilità dei piani di posa delle fondazioni. | |
| La
costruzione di canalizzazioni o gallerie sotterranee
in prossimità di edifici esistenti, che possono provocare cedimenti
differenziati delle fondazioni. | |
| I
movimenti del terreno di fondazione, con
conseguenti cedimenti dell’edificio, per effetto di cause naturali, ad
esempio instabilità dei pendii e frane, oppure per cause antropiche, ad
esempio perdite delle reti idriche e fognanti o imperfette regimentazioni
idrauliche; | |
| Gli
eventi tellurici, aventi
tipologia e densità variabili, che causano lesioni più o meno gravi specie
alle strutture portanti ed a quelle murarie di edifici realizzati in assenza
di criteri antisismici. |
Tutti
i manufatti sono stati progettati, sia oggi che nel passato, per sopportare
specifiche condizioni di carico e ben determinate situazioni d’esercizio,
inoltre a maggiore cautela vengono previsti nei calcoli di progetto opportuni
coefficienti di sicurezza che aiutano i manufatti a fronteggiare ulteriori
impreviste situazioni.
Quando
nel corso del ciclo di vita degli edifici si verificano alcune variazioni
rispetto alle previsioni progettuali, per effetto di fattori interni od esterni,
si riducono le condizioni di sicurezza, il manufatto potrebbe restare
in uso.
Non
sempre però i margini di sicurezza degli edifici sono in grado di assorbire le
alterazioni introdotte e purtroppo non sempre la tipologia dei materiali
consente rotture di tipo duttile (cioè rotture non rapide ed improvvise).
Ad
esempio gli edifici con strutture portanti in muratura hanno capacità di
resistenza inferiori ma comportamenti alla rottura più duttili, mentre le
strutture in cemento armato, pur avendo una capacità di resistenza superiore,
presentano comportamenti fragili.
In
diversi casi i segnali premonitori di un imminente cedimento vengono avvertititi
tempestivamente per lo spirito di osservazione di qualche persona, però in
alcuni casi ciò non avviene e si verificano i disastri del tipo di quelli
avvenuti nel recente passato a Roma, a Foggia ed a Palermo.
Al
fine di rappresentare
sinteticamente il comportamento strutturale degli edifici ecco una
esemplificazione, più utile di tante parole: l’edificio può essere
paragonato ad una condotta idrica e le sue forze interne all’acqua che vi
scorre.
In
normali condizioni d’esercizio l’acqua scorre nella condotta senza problemi.
Invece, se per qualche motivo la sezione del tubo viene ristretta (cioè
indeboliamo le strutture portanti dell’edificio o aumentiamo i carichi) la
pressione esercitata dall’acqua sulle pareti della condotta aumenta (cioè
aumentano le tensioni interne) fino a che la situazione diventa talmente critica
che diviene sufficiente un modesto fattore per innescare
fenomeni di rottura..
Gli
incidenti già avvenuti, quelli che sono stati evitati per puro caso e quelli
che con buona probabilità potrebbero verificarsi in futuro (a questo proposito
il bagaglio di esperienza di ogni tecnico che si trova ad operare sul territorio
regionale può confermare queste ipotesi) impongono un monitoraggio completo e
periodico del patrimonio edilizio regionale.
Uno
dei rilievi più frequenti che è stato formulato nei confronti delle proposte
sino ad oggi predisposte nel nostro Paese, è quello del costo eccessivo che
verrebbe a gravare sulla proprietà immobiliare già fortemente tassata.
A
parte il fatto che la sicurezza, in linea di principio, non dovrebbe essere
limitata da considerazioni economiche è possibile confutare questi rilievi
prendendo come termine di paragone l’automobile, ovvero un bene molto diffuso
e di valore economico ben inferiore a quello degli edifici.
Ebbene
ciascuno di noi, per poter circolare in tantissimi centri cittadini, a tutela
della salute collettiva, deve sottoporre la propria vecchia auto alla verifica
del bollino blu con un costo annuo di circa 100.000 lire, inoltre occorre
procedere ad una revisione periodica del mezzo.
Se
l’auto non supera il controllo debbono essere eseguiti tutti quei lavori
meccanici per riportare i valori entro i parametri limite.
Anche
per gli edifici il meccanismo proposto dalla legge è analogo ed il costo
stimato è assolutamente paragonabile, circa 500 o 600.000 lire per proprietario
di appartamento ogni 5 o 10 anni.
Nel
caso di esito negativo del controllo occorrerà eseguire tutti quei lavori
necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza.
Quindi,
dal confronto si possono rilevare costi analoghi anche se per finalità
indubbiamente superiori (la salvaguardia di vite umane a fronte di una migliore
qualità della vita) e per beni di valore nettamente superiore.
Inoltre,
come ulteriore valore aggiunto il fascicolo fabbricato, rappresentando un
monitoraggio completo dell’immobile, può consentire economie future nel caso
di necessità di perizie tecniche per assicurazioni, mutui, problemi fiscali o
catastali, piani di manutenzione programmata per migliorare la qualità degli
edifici.
La
proposta di legge
Con
la proposta di legge di istituzione del fascicolo fabbricato la Regione
Sicilia diverrebbe una delle prime regioni a prevedere in modo organico e
completo un pacchetto sicurezza edifici per risparmiare, domani, in termini
di vite umane, di sicurezza, di costi, di migliore qualità degli edifici.
La
proposta di legge propone non solo l’istituzione del fascicolo fabbricato,
demandando al regolamento d’attuazione tutti i dettagli e le specifiche
tecniche, ma prevede anche di calmierare i costi tecnici attraverso convenzioni
con gli ordini e i collegi professionali, prevede forme di collaborazione con le
Università e con i Comuni attraverso convenzioni ed accordi quadro,
prevede contributi regionali per i casi di maggiore gravità laddove necessitano
più approfondite indagini tecnico-diagnostiche, prevede la promozione
dell’erogazione di contributi a
carico dei Comuni per i casi di particolare disagio economico,
prevede di proporre ulteriori forme di agevolazione per i proprietari
attraverso lo strumento della proposta di legge nazionale d’iniziativa
regionale, infine prevede di promuovere una convenzione tra società di
assicurazione ed associazioni rappresentanti la proprietà edilizia al fine di
definire premi assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del fascicolo.
La
proposta di legge prevede che il fascicolo fabbricato dovrà essere accompagnato
da una scheda di sintesi, da trasmettere al Comune, territorialmente interessato
e alla Regione Sicilia. La raccolta di tali schede consentirà di realizzare un
sistema informatizzato di conoscenza dello stato di fatto del patrimonio
edilizio ed aiuterà gli enti locali ad ottimizzare i servizi sul territorio e a
programmare meglio gli interventi.
REGOLAMENTO
D’ATTUAZIONE
Entro
120 giorni dalla pubblicazione ed entrata in vigore della legge la Regione
emanerà il regolamento d’attuazione;
REDAZIONE
DEL FASCICOLO FABBRICATO
Entro
un arco temporale da 1 a 3 anni, sulla base della vetustà degli edifici,
dall’entrata in vigore del regolamento dovrà essere completato il fascicolo
fabbricato a cura dei proprietari;
PRESENTAZIONE
DELLA SCHEDA DI SINTESI INFORMATIZZATA E DELL’ATTESTATO DI CONFORMITA’ O
CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ STATICA FUNZIONALE
Entro
i successivi 60 giorni dalla stesura del fascicolo fabbricato dovrà essere
trasmessa al Comune la scheda di sintesi a cura dei proprietari e le relative
certificazioni rilasciate da tecnici competenti;
AGGIORNAMENTI
PERIODICI
Il
fascicolo e la relativa scheda di sintesi dovranno essere aggiornati in
occasione di ogni lavoro o modifica significativa dello stato di fatto e/o della
destinazione d’uso dell’intero fabbricato o di parte di esso; comunque i
termini per l’aggiornamento non potranno essere inferiori a 5 anni e superiori
a 10 anni (da definire sempre nel regolamento sulla base di parametri legati
alla vetustà e alla tipologia degli edifici).
La
proposta di legge si articola in quattro capi e 16 articoli.
Il
capo 1, che comprende gli articoli da 1 a 4, contiene l’oggetto, i principi e
le finalità, i requisiti professionali del tecnico incaricato e le definizioni.
Il
capo 2, che comprende gli articoli da 5 a 7, riguarda i fabbricati esistenti e
fissa i principi generali per la redazione del fascicolo fabbricato e della
relativa scheda di sintesi, nonché i termini di scadenza e gli aggiornamenti.
Il
capo 3, che comprende gli articoli da 8 a 9, riguarda le nuove costruzioni e
fissa i principi generali per la redazione del fascicolo fabbricato, della
scheda di sintesi e dei relativi aggiornamenti.
Il
capo 4, che comprende gli articoli da 10 a 16, contiene le norme generali e le
disposizioni finali.
Il
fascicolo fabbricato può concludersi con una valutazione positiva oppure può
prevedere, per motivate ragioni, una seconda fase di approfondimento
specialistico che potrebbe anche portare all’esecuzione di lavori necessari
per ripristinare le condizioni di sicurezza.
La
legge contiene i principi generali e le linee guida, mentre le questioni
tecniche di dettaglio dovranno essere disciplinate dal regolamento. In
particolare dovranno essere disciplinati:
| I
termini e le condizioni di concessione dei contributi che la Regione concede
ai proprietari dei fabbricati per i quali si dovessero rendere necessari
specifici controlli specialistici od eventuali interventi idonei a
ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato. | |
| La
guida per la compilazione del fascicolo e della relativa scheda
descrivendone i contenuti e le specifiche tecniche e riportando i modelli di
riferimento, anche per i casi di nuove costruzioni. | |
| Le
condizioni generali per l’affidamento dell’incarico, nonché i termini
per il completamento ed il periodico aggiornamento del fascicolo. | |
| Le
modalità e le procedure per la trasmissione della scheda e degli
aggiornamenti. | |
| Le
disposizioni operative per l’eventuale seconda fase di approfondimento
conoscitivo qualora il professionista incaricato, sulla base di adeguate
motivazioni, proponga di effettuare ulteriori specifici controlli
specialistici. | |
| Il
modello di convenzione che la Regione Sicilia stipulerà con le Università
di Catania, Messina e Palermo, con gli Ordini e i Collegi professionali
interessati, sia a fronte delle particolari motivazioni sociali che
impongono l’adozione del fascicolo, sia per tenere conto di particolari
situazioni di disagio economico della proprietà. | |
| Il
modello di convenzione quadro con i Comuni. | |
| Le
linee guida tecniche per la formulazione di un disegno di legge da proporre
allo Stato per integrare i contributi previsti dalla legge. |
La
proposta di legge rappresenta dunque il primo passo di un percorso che, entro
breve tempo, mi auguro possa portare alla approvazione
della stessa ed alla redazione del suo regolamento d’attuazione. Per tale
motivo sarebbe opportuno il tempestivo coinvolgimento dei soggetti interessati.
La programmazione di incontri a breve scadenza con gli enti locali,
ovverosia con l’ANCI Sicilia, con le Università, gli ordini e i collegi
professionali della Sicilia è quantomai opportuna ed improcrastinabile.
Onorevoli
Colleghi, stante quanto sopra relazionato nel richiamare la Vostra attenzione
sulla necessità e l’urgenza che Questa Assemblea si interessi al problema
della sicurezza del patrimonio edilizio, per prevenire i rischi e per garantire
la privata e la pubblica
incolumità, formulo, infine, l’auspicio di una rapida approvazione della
presente proposta di legge.
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(OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA’, REQUISITI PROFESSIONALI DEL TECNICO INCARICATO E DEFINIZIONI)
La presente legge istituisce l’obbligo della
predisposizione e del periodico aggiornamento di un fascicolo per ogni
fabbricato ubicato sul territorio regionale, sia esso esistente o di nuova
costruzione.
1. La Regione
Sicilia si propone di perseguire una politica di conoscenza costante dello stato
conservativo del patrimonio edilizio e di programmazione degli interventi di
ristrutturazione e di manutenzione. Intende, inoltre, al fine di prevenire
rischi per eventi calamitosi, sensibilizzare i proprietari sull’importanza del
concetto di sicurezza e qualità dei fabbricati a tutela della pubblica e
privata incolumità.
2. Con
l’adozione del fascicolo fabbricato s’intende conseguire i seguenti
obiettivi:
a)
attuare una politica di prevenzione e protezione dai
rischi, per la tutela della pubblica e privata incolumità;
b)
realizzare un sistema integrato ed informatizzato per la
conoscenza dello stato di fatto del patrimonio edilizio regionale;
c)
ottimizzare i servizi sul territorio e programmare gli
interventi;
d)
consentire una corretta gestione del patrimonio edilizio.
3. Il
fascicolo dovrà assicurare una conoscenza completa dei fabbricati a decorrere
dalla data della loro costruzione, riportando anche tutte le modificazioni e gli
adeguamenti successivamente introdotti.
1. E’
istituito e disciplinato dal regolamento d’attuazione, di cui all’art. 13,
l'albo regionale dei periti per la sicurezza degli edifici.
2. Il fascicolo sarà redatto esclusivamente dai professionisti iscritti
all’albo dei periti per la sicurezza degli edifici, istituito e disciplinato
nel regolamento d’attuazione di cui al successivo art. 13.
3.
I professionisti di cui al precedente comma, nel rispetto delle
competenze previste dalla vigente normativa, dovranno, comunque, essere in
possesso di una anzianità di iscrizione ai relativi albi professionali non
inferiore ad anni dieci e dovranno aver frequentato un apposito corso di
formazione istituito e disciplinato nel
regolamento d’attuazione di cui al successivo
art. 13 .
1.
Per
fabbricati di nuova costruzione s’intendono i fabbricati ultimati dopo la data
d’entrata in vigore della presente legge; mentre per fabbricati esistenti
s’intendono i fabbricati ultimati prima della data d’entrata in vigore della
presente legge.
2. Per
proprietari s’intendono:
a)
nel caso di
nuove costruzioni, i soggetti che si identificano con le stazioni appaltanti;
b)
nel caso di
costruzioni esistenti, o il singolo proprietario dell’intero fabbricato, o in
solido i proprietari delle singole porzioni del fabbricato, ove non sia
costituito un condominio, o il condominio, se costituito.
(FABBRICATI ESISTENTI)
1.
I
proprietari di cui all’art. 4, comma 2, debbono affidare ai professionisti
iscritti all’albo di cui all’art. 3, nel rispetto delle competenze previste,
l’incarico di predisporre il fascicolo fabbricato nel quale verranno
riportati, principalmente, i seguenti dati:
1.
Planimetrie e grafici che descrivano le caratteristiche
dell'immobile e delle singole unità immobiliari al momento della istituzione
del "fascicolo del fabbricato" con evidenziate le modifiche di
interesse strutturale verificatesi nel tempo riguardanti sia le parti comuni che
le singole unità;
2.
Le caratteristiche del sottosuolo desunte da testi e mappe
esistenti presso le Amministrazione Comunali, le Università con le quali la
Regione e/o i Comuni sono in rapporto, i competenti Uffici del Genio
Civile;
3.
Età e tipologia delle strutture di fondazione e relazione
sui materiali;
4.
Età e tipologia
delle strutture in elevazione e relazione sui materiali;
5.
L'eventuale presenza e la consistenza di lesioni e/o
fessurazioni e/o cedimenti nelle strutture portanti e/o nel corpo di fabbrica nel suo complesso;
6.
La rispondenza a norma degli impianti con particolare
riferimento a quelli a rischio incendi;
7.
Giudizio sintetico circa il livello di sicurezza, ovvero
di degrado, secondo una scala di riferimento definita nello schema del
"fascicolo del fabbricato" di
cui al regolamento d’attuazione previsto dall’art. 13.
2.
Una sintesi delle informazioni contenute nel fascicolo deve essere riportata in
una scheda informatizzata. Nel regolamento d’attuazione, di cui al successivo
art. 13, saranno definiti i modelli di riferimento e saranno fornite le
disposizioni necessarie per la redazione del fascicolo e della scheda di cui al
presente comma.
3.
In caso di
necessità, sulla base di adeguate motivazioni, il professionista incaricato
propone una seconda fase di approfondimento conoscitivo per effettuare dei
controlli specialistici. Eventualmente, a seguito dei risultati ottenuti, può
predisporre ulteriori controlli per eseguire interventi idonei a ripristinare le
condizioni di sicurezza del fabbricato oppure le eventuali demolizioni, secondo
quanto indicato dal regolamento d’attuazione di cui al successivo art. 13.
Inoltre il professionista può proporre un piano di corretta gestione del
fabbricato per migliorarne il livello qualitativo.
4.
Il fascicolo, completo di tutti gli elaborati, deve
rimanere depositato presso il proprietario o l’Amministratore del fabbricato,
a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti.
5.
Nell’ingresso principale di ogni fabbricato dovrà essere apposta, in
evidenza, una targa indicante l’avvenuta adozione del fascicolo del
fabbricato; essa dovrà contenere i dati del proprietario o
dell’amministratore del fabbricato, il suo indirizzo ed il recapito
telefonico.
1.
I termini di scadenza per il completamento del fascicolo sono così fissati:
a)
entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento
d’attuazione di cui all’articolo 13, per i fabbricati costruiti
entro il 31 dicembre 1950;
b)
entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento
d’attuazione di cui all’articolo 13, per i fabbricati costruiti
dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre 1980;
c)
entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento
d’attuazione di cui all’articolo 13, per i fabbricati costruiti
dopo il 31 dicembre 1980.
2. Il
fascicolo e la relativa scheda di sintesi dovranno essere aggiornati in
occasione di ogni lavoro o modifica significativa dello stato di fatto e/o della
destinazione d’uso dell’intero fabbricato o di parte di esso.
L’aggiornamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da
Enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.) sul
fabbricato e sulle relative pertinenze. L’aggiornamento deve essere completato
entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o delle modifiche
effettuate.
3. Oltre
agli aggiornamenti di cui al precedente comma 2, i proprietari debbono
assicurare un aggiornamento periodico del fascicolo e della relativa scheda di
sintesi, nel rispetto dei termini di scadenza, che saranno fissati dal
regolamento d’attuazione, di cui al successivo art. 13, sulla base anche della
vetustà degli edifici e della tipologia edilizia. I suddetti termini per
l’aggiornamento non potranno essere inferiori a 5 anni e superiori a 10 anni.
4. La
scheda di sintesi, di cui all’art. 5, comma 2, nonché gli aggiornamenti, di
cui ai commi 2 e 3, dovranno essere trasmessi all’ente preposto entro 30
giorni dal termine fissato per il completamento del fascicolo fabbricato.
(NUOVE COSTRUZIONI)
1. Nel
caso di nuove costruzioni, entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori, e comunque prima dell’utilizzo anche parziale del fabbricato, i
proprietari dovranno raccogliere in un fascicolo e riportare in una scheda di
sintesi, da trasmettere all’Ente preposto, tutti i documenti tecnici,
amministrativi ed autorizzativi del fabbricato, compresi i documenti di cui
all’art. 4 del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, come sarà meglio
specificato nel regolamento d’attuazione di cui al successivo art. 13.
2.
I Comuni, entro un anno dall’approvazione della presente legge,
dovranno modificare i Regolamenti Edilizi Comunali nel senso di prevedere
l’obbligatorietà dell’adozione del fascicolo per tutte le nuove concessioni
edilizie.
3. Nel regolamento d’attuazione, di cui al
successivo art. 13, saranno definiti i modelli di riferimento e saranno fornite
le disposizioni necessarie per la redazione del fascicolo e della scheda.
4. Il fascicolo, completo di tutti gli elaborati, deve
rimanere depositato presso il proprietario o l’Amministratore del fabbricato,
a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti.
5. Nell'ingresso principale di ogni fabbricato dovrà essere esposta, in evidenza, una targa indicante l'avvenuta adozione del fascicolo del fabbricato; essa dovrà contenere i dati del proprietario o dell'amministratore del fabbricato, il suo indirizzo ed il recapito telefonico.
6. L’allegato al fascicolo deve essere completato dalle certificazioni o attestazioni di cui al precedente articolo 6.
1. Il
fascicolo e la relativa scheda di sintesi dovranno essere aggiornati in
occasione di ogni lavoro o modifica significativa dello stato di fatto e/o della
destinazione d’uso dell’intero fabbricato o di parte di esso.
L’aggiornamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da
Enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.) sul
fabbricato e sulle relative pertinenze. L’aggiornamento deve essere completato
entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o delle modifiche
effettuate.
2. Oltre
agli aggiornamenti di cui al precedente comma 1, i proprietari debbono
assicurare un aggiornamento periodico del fascicolo e della relativa scheda di
sintesi nel rispetto dei termini di scadenza, che saranno fissati dal
regolamento d’attuazione, di cui al successivo art. 13, sulla base anche della
vetustà degli edifici e della tipologia edilizia. I suddetti termini per
l’aggiornamento non potranno essere inferiori a 5 anni e superiori a 10 anni.
3. La
scheda di sintesi, di cui all’art. 8, comma 1, nonché gli aggiornamenti, di
cui ai precedenti commi 1 e 2, dovranno essere trasmessi all’Ente preposto
entro 30 giorni dal termine fissato per il completamento del fascicolo
fabbricato.
(NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI)
1. I
Comuni della Sicilia sono individuati come Ente preposto, ciascuno nell’ambito
della propria competenza territoriale, a provvedere alla diretta vigilanza
sull’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. I
Comuni individuano, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento
d’attuazione, le aree nelle quali sono presenti i fabbricati da assoggettare
ad un programma prioritario di messa in sicurezza del patrimonio edilizio.
L’individuazione delle aree deve essere effettuata attraverso la puntuale
ricognizione del singolo fabbricato e del relativo stato di conservazione,
secondo le modalità previste dal regolamento d’attuazione di cui al
successivo art. 13.
3. I
Comuni devono attuare le misure tese a favorire la manutenzione programmata dei
fabbricati, secondo le modalità previste dal regolamento d’attuazione di cui
al successivo art. 13.
4. I
Comuni devono:
a)
raccogliere
su supporto informatico i dati relativi alle schede del fascicolo fabbricato,
secondo le specifiche riportate nel regolamento d’attuazione della presente
legge;
b)
trasmettere
i dati complessivi alla Regione Sicilia, tramite gli Uffici del Genio Civile
competenti per territorio e a tutti gli altri Enti pubblici che ne facessero
richiesta;
c)
utilizzare
la banca dati dei fascicoli fabbricato per attuare una politica di prevenzione e
corretta gestione territoriale e per ottimizzare i servizi sul territorio;
d)
intervenire
in caso di inadempienza dei soggetti interessati.
1. Gli
oneri per la redazione del fascicolo fabbricato sono a carico dei proprietari.
2.
Il rispetto della presente legge costituisce condizione essenziale per
l’accesso ai benefici previsti dalle leggi regionali e statali in materia di
interventi sui fabbricati e di utilizzazione degli stessi.
3.
La Regione Sicilia, al fine di agevolare gli adempimenti di cui
all’art.6, comma 1, tenendo conto di particolari situazioni di disagio
economico della proprietà, promuoverà l’erogazione da parte dei Comuni di
contributi da assegnare ai proprietari di fabbricati aventi un reddito del
nucleo familiare inferiore a Lire 32.000.000, pari ad Euro 16.526,62 annue .
Tale contributo, nella misura del 50% del compenso dovuto al professionista
incaricato (compenso stabilito secondo le aliquote contenute nella convenzione
di cui al successivo art. 12, comma 3) potrà essere devoluto sotto forma di
detrazione dall’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno di competenza,
comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio dell’ente preposto.
4. La
Regione Sicilia concede contributi ai proprietari dei fabbricati, per i quali si
dovessero rendere necessari controlli specialistici od eventuali interventi
idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato.
5. Nel
regolamento d’attuazione, di cui al successivo art. 13, saranno indicate le
modalità, i termini e le condizioni di concessione dei contributi di cui al
precedente comma
6. In
occasione di compravendite o locazioni i venditori o i locatori devono fornire
all’acquirente o al conduttore i dati e le informazioni contenuti nel
fascicolo fabbricato e nella scheda di sintesi, comprovanti l’avvenuta
ottemperanza alla presente legge.
Di tale adempimento dovrà essere fatta esplicita menzione nel relativo
contratto di compravendita o di locazione.
1. La
Regione Sicilia stipulerà apposite convenzioni con i Comuni al fine di
assicurare la corretta e tempestiva attuazione della presente legge.
2. La
Regione Sicilia, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, stipulerà apposite
convenzioni con l’ANCI, le Università di Catania, Messina, Palermo, e con gli
Ordini ed i Collegi Professionali interessati, al fine di perseguire una fattiva
collaborazione per la redazione del regolamento d’attuazione di cui al
successivo art. 13.
3.
La Regione Sicilia, entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore del regolamento d’attuazione di cui al successivo art. 13, stipula
apposite convenzioni con i professionisti iscritti all’albo dei periti della
sicurezza di cui all’art. 3 al fine di concordare le prestazioni e gli oneri
professionali in considerazione delle particolari motivazioni sociali che
impongono l’adozione del fascicolo fabbricato.
4. Con le medesime finalità di
cui al precedente comma, la Regione Sicilia, entro trenta giorni dall’entrata
in vigore del regolamento d’attuazione di cui al successivo art. 13, convoca
le organizzazioni rappresentanti delle società di assicurazioni e quelle della
proprietà edilizia al fine di promuovere una convenzione regionale che
definisca premi assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del fascicolo di
cui all’art. 1 della presente legge.
1. Entro
120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sarà emanato il
relativo regolamento d’attuazione. Una speciale Commissione Tecnica, istituita
con deliberazione di Giunta Regionale e costituita da dirigenti regionali, da
rappresentanti dell’ANCI, da rappresentanti delle Facoltà di Ingegneria di
Catania, Messina, Palermo, nonché dai rappresentati degli Ordini e dei Collegi
Professionali interessati, avrà il compito di formulare la proposta tecnica.
2. Il
regolamento dovrà disciplinare:
a)
l’individuazione
delle aree d’intervento, nonché l’attuazione delle misure tese a favorire
la manutenzione programmata di cui all’art. 10, commi 2 e 3;
b)
la
compilazione del fascicolo e della relativa scheda di cui all’art. 5, comma 1,
descrivendone i contenuti e le specifiche tecniche e riportando i modelli di
riferimento, anche per i casi di nuove costruzioni;
c) le condizioni per l’affidamento dell’incarico, nonché i termini per
il completamento ed il periodico aggiornamento del fascicolo;
d)
le modalità
e le procedure per la trasmissione della scheda e degli aggiornamenti;
e)
le
disposizioni operative per la seconda fase di approfondimento conoscitivo, di
cui al precedente art. 5, comma 2, e per l’eventuale esecuzione dei relativi
interventi;
f) il modello di convenzione quadro con i Comuni;
g) il
modello di convenzione che la Regione Sicilia stipulerà con i professionisti
incaricati di cui all’art. 3, sia a fronte delle particolari motivazioni
sociali che impongono l’adozione del fascicolo, sia per tenere conto di
particolari situazioni di disagio economico della proprietà;
h)
l’albo
regionale dei periti della sicurezza degli edifici;
i)
il modello
di convenzione che la Regione Sicilia stipulerà con l’ANCI, con
le Facoltà di Ingegneria di Catania, Messina,
Palermo, con gli Ordini ed i
Collegi Professionali interessati, in relazione alla programmazione dei corsi
regionali per la formazione della figura del perito della sicurezza degli
edifici;
j)
le modalità per l’ammissione al contributo di cui all’art. 11, comma 4;
l)
il disegno
di legge da proporre allo Stato per integrare i contributi previsti.
3. Al fine di accelerare l’attuazione della presente legge
l’Assemblea Regionale delega alla Giunta l’adozione del relativo regolamento
d’attuazione.
1. Fatta
eccezione per l’applicazione di eventuali sanzioni penali, chiunque violi gli
obblighi previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma pari a 2 volte l’importo complessivo dell’imposta
annuale sulla casa, relativa al fabbricato.
2. In
caso di inadempienza dei proprietari l’Ente preposto procederà in via
sostitutiva all’esecuzione di quanto previsto nella presente legge,
addebitando i relativi oneri al soggetto inadempiente.
3. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui alla presente legge sono effettuati dall’Ente preposto
in conformità alle procedure previste dalla legge regionale.
1.
Per l’attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di
previsione per l’anno 2001 il capitolo ………………… con lo
stanziamento di Euro……………….
………………………………………… con la seguente denominazione
"spese per l’attuazione della legge regionale
………………………. ".
2.
Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte con il prelevamento di
un pari importo dal capitolo ………………….. del bilancio di previsione
per l’anno 2001.
1. La
presente legge regionale sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
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